ASSEMBLEA DEI SOCI


L'Assemblea dei Soci è il momento più importante della vita di una Banca di Credito Cooperativo. L'Assemblea è infatti l'organo sovrano che prende le deliberazioni fondamentali per la vita della cooperativa ed elegge le cariche sociali nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalle norme legislative.
 
In occasione dell'Assemblea ordinaria la Cassa Rurale provvede a mettere a disposizione dei Soci alcuni documenti: Relazione del Consiglio di Amministrazione, bilancio d'esercizio con stato patrimoniale e conto economico, relazione del Collegio Sindacale.
 

Struttura amministrativa della Cassa Rurale Alta ValdiSole e Pejo

 Presidente
 Romedio Menghini
 Vicepresidenti
 Marco Dell'Eva
 Renato Stefanolli
 Consiglieri
 Ginetta Aimi
Aldo Albasini
Attilio Brusaferri
Maurizio Dalla Torre
Livio Largaiolli 
Renato Mariotti
Isabella Matteotti 
Graziano Merli 
 Sergio Panizza 
Bruno Paternoster
 Luciano Rossi 
Renato Stefanolli
 Collegio Sindacale in carica
 Caposindaco
 Felice Battistini
 Sindaci
 Alessio Delpero
Mario Slucca
 

 Art. 24 dello Statuto
 Compiti e convocazione dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
Spetta all'assemblea ordinaria:
a. eleggere le cariche sociali;
b. approvare il bilancio annuale e la destinazione degli utili;
c. stabilire la misura del compenso per i componenti il Consiglio d’Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Collegio Sindacale;
d. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per singole operazioni, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti;
e. deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
f.  approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Sono riservate all'assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della Società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio d’Amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:
1. L’Adige
2. Il Trentino
Il Consiglio d’Amministrazione può inoltre disporre che l’avviso di convocazione sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società, o inviato o recapitato ai soci.
L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, ma non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Il Consiglio d’Amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti ed indicare gli argomenti da trattarsi.
 

 
 Art. 25 dello Statuto
 Intervento e rappresentanza in assemblea
 
Posso intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un amministratore o dipendente a ciò delegato dal Consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.
Ogni socio non può ricevere più di una delega.
All'assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Trentina delle Cooperative.
 
 
 
 Art. 27 dello Statuto
 Costituzione dell'assemblea
 
L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un quinto e, in seconda convocazione, di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
 

 
 Art. 28 dello Statuto
 Maggioranze assembleari
 
L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti espressi. Per la nomina dei liquidatori è, invece, sufficiente la maggioranza relativa.
Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto, il più anziano di età.
Le votazioni hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.
Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l’assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. 
 

 
 Art. 29 dello Statuto
 Proroga dell'assemblea
 
Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.
 

 
 Art. 30 dello Statuto
 Assemblea ordinaria
 
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.
 

 
 Art. 31 dello Statuto
 Verbale delle deliberazioni assembleari
 
Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.
I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

 
 
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