I SOCI
Art. 5 - Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le Società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.
E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati all'assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.
I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
Art. 6 - Limitazioni all'acquisto della qualità di socio
Non possono far parte della Società i soggetti che:
a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
b) non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi di legge;
c) svolgano, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
d) siano, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
Art. 7 - Procedura di ammissione a socio
Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale.
Il Consiglio d'Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di 180 giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dall'annotazione predetta.
Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle deliberazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Art. 8 - Diritti e doveri dei soci
I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro dei soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di pagamento delle azioni sottoscritte o acquistate;
c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
d) hanno diritto di prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o indicazioni riferentisi alla gestione sociale.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.





